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Il trattamento dell’imposta di bollo delle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada

Per quanto concerne il recente orientamento sul trattamento dell’imposta di bollo delle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni del codice della strada, l’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello inviato da un comune, il quale sosteneva che sulla quietanza rilasciata dagli agenti di polizia al contribuente dovesse applicarsi l’imposta di bollo di 2,00 euro, con risoluzione n. 25/E del 18 aprile 2016  stabilisce invece che, a chi corrisponde il pagamento delle multe stradali direttamente presso gli uffici di polizia non si applica alcuna tassa.

Dunque, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, nella citata risoluzione n. 25/E del 18 aprile 2016, le entrate derivanti da contravvenzione, possono essere collocate tra le “esenzioni” previste dall’art. 5 comma 4, in quanto emesse nell’ambito dell’esercizio di “potestà amministrativa”.

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