Salvo eventuale rinvio del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione, gli Enti devono adottare le delibere tributarie entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Anche qualora gli Enti dovessero approvare il preventivo in ritardo e sotto diffida, per le delibere tributarie detto termine resta improrogabile, pena l’’illegittimità delle deliberazioni, nonché la conseguente impossibilità di produrre effetti per l’anno di riferimento.
Per l’annualità 2016, con decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, è stato disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo al 30 aprile per i Comuni e al 31 luglio per le Città Metropolitane e le Province. Di conseguenza, per l’anno in corso, i Comuni e le città Metropolitane dovranno anche deliberare le proprie scelte in materia di aliquote e tariffe per i tributi e per le altre entrate rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 31 luglio.
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