L’imposta di soggiorno ed il contributo di sbarco
L’imposta di soggiorno, disciplinata dall’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, può essere istituita dai comuni per l’anno 2016, qualora non ricorrano le limitazioni previste dalla Legge 208 del 2015, commi 26 e 28.
Tale tributo dovrebbe mantenere invariato, nel 2016, il livello complessivo di pressione tributaria, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali rispetto alle aliquote in vigore nel 2015.
Il nuovo contributo può essere applicato fino a un massimo di 2,50 euro, in luogo degli euro 1,50 previsti per l’imposta di sbarco e può essere aumentato fino a 5 euro in base alle differenti stagioni.
Nell’ipotesi in cui il comune non abbia ancora introdotto il contributo di sbarco, è possibile continuare a mantenere l’imposta di sbarco già applicata dal comune nel 2015.
Qualora il comune avesse già applicato nel 2015 l’imposta di sbarco e avesse istituito nel 2016 il nuovo contributo di sbarco, tale contributo di sbarco non si applicherà per le parti differenti rispetto a quanto precedentemente disciplinato dal regolamento comunale in merito all’imposta di sbarco.
Mentre, nell’ipotesi in cui il comune nel 2016 non abbia ancora introdotto il contributo di sbarco è possibile mantenere l’imposta di sbarco già applicata dal comune nell’anno precedente.
Sono, altresì, escluse dall’ambito applicativo della sospensione in argomento le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio la TARI, la TOSAP e la COSAP.
Maggiori informazioni saranno disponibili sui nostri bollettini settimanali.
Per maggiori notizie sull’iscrizione al servizio potete contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione@cuzzola.it.