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Mancato versamento della ritenuta d’acconto

In fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, per i professionisti è necessaria una maggiore attenzione, in quanto, oltre agli oneri deducibili dal reddito, quali contributi assistenziali e previdenziali obbligatori, e agli oneri detraibili dalle imposte, quali ad esempio le spese mediche, vanno considerate le ritenute d’acconto subite.

L’articolo 25 del DPR 600/73 impone al soggetto committente/pagatore di operare una ritenuta del 20% a titolo di acconto ai fini Irpef. In pratica, il committente, trattiene ed anticipa le somme dovute dal professionista, agendo come” sostituto d’imposta”. L’importo trattenuto viene versato all’erario dal sostituto e il professionista (sostituito), sulla base della certificazione ricevuta, potrà, in sede di dichiarazione dei redditi, scomputare tali ritenute dal proprio debito Irpef.

In tale quadro, piuttosto problematico risulta il caso in cui il contribuente non sia in possesso, a causa della mancata ricezione, di tutte le certificazioni che attestano le ritenute subite. Questi casi risultano ancor oggi piuttosto controversi nella loro risoluzione non essendoci una interpretazione univoca sulla questione. In ogni caso, al momento, il chiarimento maggiore su queste circostanze viene fornito dalla risoluzione 68/E/2009 la quale sostiene che, se il contribuente non riceve la certificazione del sostituto potrà comunque scomputare le ritenute dimostrando di averle subite esibendo ad esempio la fattura cui si riferisce il pagamento e la documentazione bancaria (o di altro intermediario finanziario) nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 47 del DPR n. 445/00, in cui dichiara che la documentazione si riferisce a tale fattura regolarmente contabilizzata e dichiarando altresì che, a fronte della stessa, non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d’imposta.

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