Con Sentenza n. 3618 del 25 febbraio 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che le piattaforme petrolifere dovranno pagare l’ICI e l’IMU fino al 31/12/2015.
Considerata la riconducibilità delle piattaforme al concetto di immobile ai fini civili e fiscali e la loro suscettibilità di accatastamento e di produrre un reddito proprio, secondo gli ermellini le piattaforme sono soggette ad ICI ed IMU e classificabili nella categoria D/7.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del “suolo” e delle “costruzioni”, nonché degli “elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità”.
Sono dunque esclusi dalla stessa stima diretta “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, adeguati allo specifico processo produttivo”.
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