L’art. 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, “nella parte in cui, alle lett. a) e b), prevede l’esenzione dall’IMU agricola per i terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani presenti nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat, secondo il TAR del Lazio potrebbe essere incostituzionale in quanto viola l’articolo 23 della Costituzione.
Infatti, Il decreto legge n. 4 del 2015, nel fissare il criterio generale per ottenere l’esenzione dall’IMU, non definisce il presupposto dell’agevolazione, ma rimanda all’elenco ISTAT rischiando di configurare una violazione di legge.
Il grado di montanità dei Comuni contenuta in un atto amministrativo redatto a discrezione dall’amministrazione è, di fatto, predisposto con criteri che non sono prefissati da una norma di legge.
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