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Il versamento delle ritenute: ultime novità

Le ritenute operano secondo un meccanismo che vede coinvolti due soggetti il sostituto d’imposta ed il sostituito.

I sostituti d’imposta, cioè i soggetti indicati all’art. 23 e seguenti del D.P.R. n. 60071973, devono effettuare, al momento del pagamento o della maturazione di determinate tipologie di compensi o proventi, una trattenuta, denominata ritenuta, sull’importo lordo spettante al soggetto percepiente. Anche gli enti pubblici, che rientrano nella definizione fiscale dell’art. 73, comma 1, lettera c) del tuir, al quale l’art. 23 sopra citato fa espresso rinvio, sono sostituti di imposta.

Perciò il datore di lavoro ogni mese trattiene dallo stipendio una ritenuta fiscale che poi provvederà a versare all’erario mediante il modello F24, o F24 EP per enti pubblici.

Con l’avvento del 2016 due consistenti novità hanno riguardato gli adempimenti per il versamento delle ritenute, in primo luogo la modifica degli importi per il ravvedimento operoso, in secondo luogo l’istituzione dei codici tributo per il recupero dei rimborsi da conguaglio e delle ritenute versate in eccesso (che in passato si esponevano soltanto nel quadro ST del modello 770 e non anche nei modelli F24).

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