Sono soggetti a tassazione separata tutti quei redditi che, percepiti in un periodo diverso da quello in cui sono maturati, sono stati erogati, in ritardo, per cause “ non fisiologiche” ovvero non imputabili e quindi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, riconoscendo tra l’altro le detrazioni previste nella misura in cui, però, non sono state fruite negli anni ai quali gli arretrati si riferiscono.
Ovviamente però, qualora l’ente, o il datore di lavoro in generale, riconosce un ritardo «fisiologico» nell’erogazione delle retribuzioni, allora gli arretrati percepiti devono concorrere al reddito complessivo dell’anno in cui vengono erogati ed essere quindi assoggettati a tassazione ordinaria.
Questa in sintesi, è la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate in seguito alla interrogazione parlamentare a risposta immediata, la n. 5-07740 dell’11 febbraio 2016, in materia di problematiche relative alla tassazione degli stipendi arretrati corrisposti a docenti precari.
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