La gestione separata INPS dei collaboratori
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Ai sensi dell’art. 51 del TUIR  le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente  (c.d. principio di cassa allargato).

Ne consegue che, il versamento dei  contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21  novembre  2000,  n.  342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente,  è  riferito  a  prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 e pertanto devono essere  applicate  le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2015 ovvero il 23,50  %  per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra  previdenza obbligatoria e il 30,72 % per coloro che invece sono privi da altra previdenza obbligatoria.

Per l’anno  2016 invece, l’aliquota contributiva e di computo per i  collaboratori  e  figure  assimilate è elevata al 31 %,   per  i  soggetti  già  pensionati  al 24%   per cui,  il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma  18, della legge 335/95, è pari a € 100.324,00,  mentre il minimale di reddito previsto dall’art.  1,  comma  3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.

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