Ai sensi dell’art. 51 del TUIR le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).
Ne consegue che, il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2015 ovvero il 23,50 % per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e il 30,72 % per coloro che invece sono privi da altra previdenza obbligatoria.
Per l’anno 2016 invece, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e figure assimilate è elevata al 31 %, per i soggetti già pensionati al 24% per cui, il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 100.324,00, mentre il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.
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