Così come è avvenuto per la gestione delle ordinarie variazioni in bilancio, anche per le variazioni effettuate in esercizio provvisorio, in seguito all’introduzione dell’armonizzazione, il legislatore, nel nuovo principio contabile indicato nell’allegato n. 4/2 del D.lgs 118/2011, ha introdotto non solo cambiamenti in merito alla tipologie di variazioni ma anche una maggiore celerità nell’iter procedurale.
Infatti, nel caso in cui il bilancio di previsione non viene approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, dovendo la gestione finanziaria di ogni Ente essere comunque svolta regolarmente nel rispetto però dei principi applicati della contabilità finanziaria, nel corso della c.d. gestione provvisoria, l’ente può disporre di pagamenti per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, o derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, o per obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, residui passivi, rate di mutuo, canoni, imposte e tasse, o meglio più in generale, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
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