La competenza per le variazioni nel bilancio armonizzato
L’Organo Consiliare, l’Organo Esecutivo e il Responsabile Finanziario sono i tre organi competenti ad autorizzare le eventuali variazioni nel bilancio di previsione sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. Questo, in sintesi, è quanto enunciato dall’at. 175 del TUEL che va a disciplinare le variazioni di bilancio in un Ente.
Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare e possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno però, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del TUEL, tali le variazioni possono anche essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
Con l’introduzione dell’armonizzazione però, la gestione in tale ambito risulta di gran lunga più agevolata, sia dall’incremento delle possibilità di variazione e sia dalla maggiore celerità nell’iter procedurale, novità queste introdotte dal legislatore nel nuovo principio contabile indicato nell’allegato n. 4/2 del D.lgs 118/2011.
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