In ambito di prestazioni dell’infanzia e della gioventù e di prestazioni didattiche di ogni genere, l’ottenimento di un contributo da parte di enti pubblici, dà il diritto di poter fruire del beneficio fiscale dell’esenzione IVA previsto dall’articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tenendo però debitamente in considerazione l’entità e le modalità di effettuazione del finanziamento da parte di enti pubblici.
A seguito di interrogazione, con la risposta immediata n. 5-07643 del 4 febbraio 2016, il Viceministro Enrico Zanetti, richiamando anche la circolare ministeriale n. 22/E del 18 marzo 2008 dell’Agenzia delle Entrate, fornisce un ulteriore chiarimento in merito alla corretta applicazione dell’esenzione IVA per le prestazioni dell’infanzia e della gioventù e per le prestazioni didattiche di ogni genere.
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