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Il corretto inquadramento fiscale dei compensi erogati ai componenti degli Oiv

I compensi erogati ai componenti dell’Organismo interno di valutazione sono, fiscalmente, da inquadrare, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera f), del Tuir, fra quelli percepiti per l’esercizio di pubbliche funzioni e pertanto da assoggettare alla sola ritenuta fiscale, essendo, peraltro, esclusi da assoggettamento a trattenute previdenziali tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (salvo l’assoggettamento a gestione separata dei compensi per attività ci collaborazione coordinata e continuativa).

La prassi ministeriale, Ris. n. 172/E-127515 del 22 novembre 2000, conduce verso questa tesi, in quanto, affrontando un quesito posto dal comune di La Spezia, l’Amministrazione Finanziaria, con riferimento  al  Nucleo  di  valutazione  dirigenti, non ne fa rientrare i compensi tra quelli per pubblica funzione, in  quanto  lo  stesso (nucleo) è previsto dai contratti collettivi nazionali e non  da  disposizioni  aventi forza di legge. In tal caso i compensi corrisposti vanno qualificati  quali redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa.

Ora è di tutta evidenza che l’Organismo interno di valutazione è previsto da  disposizioni  aventi forza di legge. Pertanto possiamo ricavare a contrario, anche dalla citata risoluzione, che l’attività prestata dai componenti nei confronti degli enti locali ( ma le considerazioni sono valide per qualunque tipologia di ente pubblico), essendo espressamente prevista da norme di legge ( 150/2009), rientra nella definizione fiscale di pubblica funzione.

Ora l’inquadramento del reddito ed il conseguente trattamento fiscale quale reddito assimilato, per pubblica funzione, a quello di lavoro dipendente residua per i soli compensi percepiti dai non professionisti, infatti quelli percepiti da questi ultimi quali componenti degli Oiv  negli Enti locali sono da qualificarsi come redditi di lavoro autonomo”.

Su tale ultimo aspetto un notevole contributo di chiarezza viene fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 42/E del 12 marzo 2007.

Tale risoluzione offre l’occasione per rivisitare l’ambito applicativo dell’art. 50, comma 1, lettera f), del Tuir che disciplina il trattamento tributario degli emolumenti corrisposti dagli enti territoriali – Stato, Regioni, Province e Comuni – per l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché dei compensi corrisposti ai membri delle Commissioni tributarie, ai Giudici di pace ed agli esperti del Tribunale di sorveglianza.

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