Le variazioni nell’esercizio provvisorio armonizzato
Con l’introduzione dell’armonizzazione, la gestione in esercizio provvisorio risulta di gran lunga più agevolata dall’incremento delle possibilità di variazione introdotte non solo dal Tuel, prontamente aggiornato, ma anche dal nuovo principio contabile indicato nell’allegato n. 4/2 del D.lgs 118/2011. Tali agevolazioni riguardano infatti:
- applicazione avanzo vincolato o accantonato ( articolo 187, comma 3-quinquies del TUEL);
- variazioni al fondo pluriennale vincolato e capitoli correlati (articolo 175, comma 5-quater, lettera b del TUEL );
- variazioni previste dall’articolo 163, comma 7 del TUEL;
- variazione connessa al riaccertamento ordinario per la reimputazione di accertamenti e impegni non esigibili, con conseguente aggiornamento del dato delle spese già assunte da comunicare al tesoriere (punto 8.10 dell’all. 4/2);
- variazioni compensative per spostamenti di personale (punto 8.11 dell’all. 4/2 );
- prelevamenti da fondo di riserva per sentenze esecutive, obblighi di legge, avvio o prosecuzione di attività soggette a termine (punto 8.12 dell’all. 4/2);
- variazioni compensative di Peg (punto 8.13 dell’all. 4/2 );
- istituzione di nuovi capitoli a zero all’interno di topologie aventi stanziamento o di nuove tipologie (punto 8.13 dell’all. 4/2 ).
Ovviamente però tali variazioni devono essere effettuate sempre nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria e nel rispetto del principio della competenza potenziata.
Maggiori informazioni saranno disponibili sui nostri bollettini settimanali.