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Legge di Stabilità 2016 – Art. 1 comma 501

I piccoli comuni potranno procedere autonomamente agli acquisti per importi rientranti sotto la soglia dei 40.000 euro.

La Legge di Stabilità per il 2016 al comma 501 annulla, per i piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il divieto di poter procedere all’acquisto di beni, servizi e lavori per importi fino a 40.000 euro senza procedere in forma aggregata ai sensi dell’art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006.

La legge 208/2015 dunque elimina la necessità del ricorso alla Centrale di Committenza per tutti i comuni, indipendentemente dalla loro popolazione.

Maggiori informazioni saranno disponibili sui nostri bollettini settimanali.