La Legge di Stabilità per il 2016 introduce il comma 10 all’articolo 26 del Dpr 633/1972, che comporta, rispetto al tema della variazione iva, novità rispetto al passato per le operazioni in reverse charge.
Spesso si verifica la situazione in cui l’imponibile o l’imposta di un’operazione si modificano successivamente all’emissione di una fattura o alla sua registrazione. In tali circostanze la legge di stabilità 2016 prevede che la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’IVA possa essere effettuata anche dal cessionario/committente, se debitore d’imposta. Nelle ipotesi in cui viene applicato il reverse charge, infatti, si dispone che il cessionario/committente possa provvedere a rettificare l’importo originariamente annotato sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, sia nel registro degli acquisti.
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