Anche i ripetitori di telefonia mobile soggetti ai tributi locali
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E’ di questi giorni la sentenza pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, sezione Tributaria, n. 24026/2015, con la quale condanna una nota compagnia telefonica, al pagamento dei tributi locali ( ICI, nel caso specifico, per le annualità 1999-2001 ) a favore di un Comune, calcolati con riferimento ad un’area utilizzata per la costruzione di una “stazione radio base” per espletamento del servizio radiomobile di comunicazione.
Più specificatamente, con la sentenza n. 24026/2015, la Corte Suprema di Cassazione, sezione Tributaria, chiarisce che, nel caso venga utilizzata una piccola area, indipendentemente dalle dimensioni della stessa, per impianti atti a espletare attività di trasmissione o amplificazione, il suolo dovrà essere accatastato non alla categoria catastale E/3, come si giustificava la compagnia telefonica, ma bensì alla categoria “ D ” e quindi conseguentemente si dovranno assolvere tutti gli obblighi legati a tale atto, compreso il pagamento dei tributi locali collegati, così come ben dettagliatamente spiegato nella circolare n. 4/2006.

Maggiori informazioni saranno disponibili sui nostri bollettini settimanali.

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