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Inventario: la responsabilità del consegnatario dei beni

Con l’avvio del processo di armonizzazione contabile che sta investendo la Pubblica Amministrazione ( D.Lgs n. 118/2011 ) si impone a tutti gli Enti di avere una corretta gestione della contabilità economico-patrimoniale.

Infatti, con tale processo, i Comuni sono chiamati e soprattutto obbligati, tra i molteplici adempimenti, ad avere necessariamente un inventario aggiornato e coerente con la contabilità dell’Ente e soprattutto, a codificare le varie voci dell’inventario in base al Piano dei Conti Integrato ( all. 6 D.Lgs 118/2011) dai quali poi si ricavano  e si integrano con il Conto Economico e il Conto del Patrimonio.

Parlando di inventario, una figura importante, da non sottovalutare, è il  Consegnatario dei beni identificandolo come colui al quale viene attribuita le responsabilità connesse alla conservazione dei beni ricevuti ( art. 233, Testo unico enti locali ).

Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il consegnatario di beni deve rendere  il conto della propria gestione all’ente locale fornendo tutte le informazioni relative ai beni a loro consegnati, l’ente poi, lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

Maggiori informazioni saranno disponibili sui nostri bollettini settimanali.