Conguaglio negativo o positivo di fine anno
Ogni datore di lavoro, in qualità di soggetto che si sostituisce all’Ufficio Imposte per operare le ritenute fiscali attraverso il cedolino paga, ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della repubblica 600/73 e successive modifiche, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, di effettuare il conguaglio fiscale ovvero il ricalcolo, su base annuale, delle imposte dovute dai propri lavoratori e pagate mensilmente in forma di ritenuta d’acconto.
Nella PA, tuttavia, è prassi effettuare il conguaglio con la busta paga di dicembre.
Da notare però che da tale calcolo non necessariamente dovrà scaturire un debito o, per lo stesso ragionamento, un credito nei confronti dello Stato.
Infatti, se l’imposta dovuta risulta maggiore rispetto a quella che il lavoratore ha già versato, allora il conguaglio IRPEF sarà negativo e il lavoratore avrà nella busta paga del mese di dicembre un importo minore.
Se invece, l’imposta versata mensilmente è maggiore di quella effettivamente dovuta, allora il conguaglio IRPEF sarà positivo e il lavoratore avrà una busta paga di dicembre più alta.
Maggiori informazioni saranno disponibili sui nostri bollettini settimanali.