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Riepilogo Anticipazioni

Quando l’ente si trova davanti a situazioni di carenza di disponibilità liquida per pagamenti di debiti pregressi allora può far ricorso in via straordinaria ad una richiesta di anticipazioni di liquidità.

Il problema dell’accumularsi di debiti nelle pubbliche amministrazioni è stato affrontato per la prima volta con il decreto legge n. 35 del 2013.

Con il DL 66/2014 è stata poi introdotta la garanzia dello Stato sui crediti certi, liquidi ed esigibili maturati negli anni pregressi purché debitamente certificati.

Lo Scopo quindi non è assolutamente quello di finanziare le varie spese ma decisamente quello di fornire risorse necessarie e utilizzabili per cassa e quindi per pagare spese regolarmente impegnate e finanziate (per almeno due terzi di parte capitale).

A rafforzare tale concetto è poi intervenuto un apposito decreto.

Più precisamente l’articolo 2, comma 6 del decreto legge n. 78/2015 che chiarisce il corretto utilizzo delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti ad opera del decreto legge n. 35/2013 e del successivo decreto legge n. 66/2014.

Le anticipazioni comunque, dopo i dovuti controlli e adempimenti, saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande, proporzionalmente e nei limiti delle somme di cui all’art. 1 e saranno poi restituite con le modalita’ di cui all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013 cioè con il piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.

Con comunicato del 30/09/2015 n.192 infine, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni da erogare agli enti locali che e’ pari allo 0.756% ovvero corrispondente al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.