La contabilizzazione dell’Anticipazione di Liquidità
Come è noto l’anticipazione di tesoreria (o di cassa) è prevista e disciplinata dal Tuel, D. Lgs. 267/2000, ed è stata istituita per poter far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di disponibilità liquide.
Dal punto di vista puramente contabile l’anticipazione di tesoreria quindi si configura come un prestito a breve termine che va restituito mano a mano che le entrate dell’Ente vengono riscosse.
Più dettagliatamente l’articolo del Tuel che tratta l’anticipazione di tesoreria è l’art. 222 che detta le regole in merito al limite massimo di anticipazione ovvero, individua nel Tesoriere il soggetto tenuto a concedere all’Ente l’anticipazione, dietro ovviamente apposita delibera di Giunta, nel limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.
Da non confondere con l’art. 222 è l’art. 195 sempre del TUEL che tratta, invece, di una fattispecie in taluni casi alternativa all’anticipazione di tesoreria e precisamente all’utilizzo di eventuali entrate a specifica destinazione, che consente di evitare il pagamento di interessi passivi.
Con nota prot. 53240 del 28/06/2013, il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiarito poi come contabilizzare le anticipazioni in sede di bilancio di previsione. Più dettagliatamente, le anticipazioni di tesoreria sono allocate: a) quelle ricevute, nelle entrate, titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere; b) quelle restituite, nelle spese, titolo 4 – Rimborso prestiti. Mentre gli interessi passivi corrisposti per l’anticipazione di tesoreria sono allocati nel titolo 1 tra spese correnti come interessi passivi e oneri finanziari diversi.