Le Note di Credito
Premesso che il mancato pagamento di una parte del corrispettivo, se non imputabile ad una procedura esecutiva rimasta infruttuosa, non legittima l’emissione della nota di credito con recupero della relativa imposta, il diritto di variazione, da esercitare entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile originaria, è esteso all’ipotesi in cui gli eventi che legittimano la variazione si verifichino in dipendenza del sopravvenuto accordo fra le parti (art. 26 co. 3 del DPR 633/72).
Oltre, quindi, all’ipotesi della risoluzione consensuale, anche la successiva riduzione del corrispettivo, concordata tra il fornitore ed il suo cliente, consente di esperire la procedura di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, purché nel rispetto del termine annuale.
Sotto questa condizione, è possibile quindi, emettere la nota di credito con la stessa aliquota applicata in fattura all’operazione originaria, al fine di recuperare l’IVA relativa alla quota-parte del corrispettivo non pagata.
Resta fermo il fatto che le note di credito sono facoltative, in quanto la mancata emissione di un documento non determina alcun danno per l’ Erario.