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Il Baratto Civile

Con l’art 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito in legge 11 novembre 2014, n. 16 dispone che, i comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare.

Questi i termini, in linea generale, di quello che è stato definito il c.d. BARATTO CIVILE ovvero tutti i soggetti, singoli o associati o riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, possono essere chiamati a fornire servizi per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (quali spazi urbani, strade, scuole, biblioteche, musei) presenti nel territorio in cambio di riduzioni o esenzioni fiscale e tributarie.

Infatti, in relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere e tale esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere.