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Il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale

In base alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 20 luglio 2015, n.15172, i giudici si pronunciano sul principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale già disciplinato dall’art. 53 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 che a sua volta riprendeva il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 24 che, disciplinando il trattamento economico, dettava disposizioni anche in termini di cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici.

I giudici, riguardo a tale argomentazione ribadiscono che, i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi solo dietro autorizzazioni dell’amministrazione di appartenenza e i compensi corrisposti sono da attribuire alla stessa amministrazione di appartenenza del dipendente che  presta la propria prestazione professionale per altra PA, tali importi potranno essere distribuiti al personale sulla base delle regole previste dalla contrattazione integrativa.