Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all’articolo 15, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le somme rimborsate ai percipienti per assistenza fiscale da 730 sono compensate dai sostituti d’imposta esclusivamente con il modello F24, la prassi intervenuta successivamente ha però, piuttosto che chiarire, generato confusione tra gli operatori, in quanto non si capisce se sia possibile rimborsare gli assistiti utilizzando crediti del sostituto per qualunque tipo di imposta, come non si capisce se l’obbligo della esposizione in F24 si applichi all’assistenza di luglio 2015, in quanto riferita ad imposte del 2014.
Infatti, con la Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015 sono stati istituiti i relativi codici tributo. La risoluzione precisa, però, che, come chiarito con la circolare 30 dicembre 2014, n. 31, le suddette modalità di recupero sono adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, tranne quelle riferite ad operazioni di competenza dell’anno d’imposta 2014 che continuano ad essere effettuate con le previgenti modalità.
Tuttavia riteniamo che il comportamento che l’ente deciderà di tenere, con riferimento alla compensazione della assistenza fiscale, qualunque esso sia, fra le alternative normative delle quali abbiamo sopra parlato, non potrebbe mai essere sanzionato, data la esimente dell’art. 6. Comma 2, del Dlgs 472/97, a mente del quale “Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.”