L’art. 25 del decreto legge 66/2014, come sappiamo, oltre ad anticipare l’entrata in vigore della fattura elettronica emessa a carico degli enti locali, ha introdotto l’obbligo di indicazione del cig (e del cup quando esistente) sulla stessa. Nell’allegato 1, al citato decreto, troviamo, tuttavia, le cause di esclusione dal cig, fra le quali viene annoverato il contratto di lavoro. Evidente che, se sulla norma relativa alla fattura elettronica si parla di contratto di lavoro, ci si riferisce al contratto di lavoro autonomo, quindi i professionisti sarebbero esclusi dal cig in fattura, Nessun dubbio sia così, come per esempio nel caso del Revisore, che farà fattura elettronica esonerata dal cig. Ma ci sono alcuni prestatori d’opera, come peraltro già chiarito dalla Avcp, nelle determine 8 e 10 del 2010 ed ancora nella determina 4 del 2011, che, alla luce del codice dei contratti, non sono da considerare prestatori di lavoro autonomo, bensì “appaltatori” di servizi, come sicuramente i “tecnici”, incaricati alla luce dell’articolo 90 del codice dei contratti. Ma oltre ai detti professionisti, altre categorie di professionisti potrebbero vedere configurare il loro rapporto come appalto di servizi, piuttosto che prestazione di lavoro autonomo. Gli enti devono, quando affidano attività a soggetti lavoratori autonomi, porre particolare attenzione nell’operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo – la cui disciplina si rinviene nel decreto n. 165/2001 – e contratto di appalto di servizi – disciplinato dal Codice dei contratti.
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