Acquisti economali e fattura elettronica

Già ad inizio di anno, prima ancora che l’Agenzia delle entrate, con la circolare 1/2015, escludesse dalla scissione del pagamento gli acquisti economali, noi avevamo scritto in tal senso, andando anche oltre, nel senso che la nostra conclusione portava e porta alla esclusione, degli acquisti economali, anche da fattura elettronica. Riprendiamo l’argomento per un esame ancor più puntuale alla luce della pronuncia della Agenzia.
La Circ. n. 1/E del 9 febbraio 2015, con rifermino agli acquisti dell’Economo, conclude che la scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal
fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della L. n. 413 del 1991) ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi sensi dell’art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.

Anche noi eravamo giunti in anticipo alla stessa conclusione avendo scritto nel bollettino 3, del 24 gennaio (articolo n. 7), quanto segue:

Premesso quindi, che le fatture all’economo devono essere emesse ai sensi degli articoli 22 e 24 della norma iva, cioè con lo scontrino allegato e pagate in contanti dall’economo stesso, altrimenti non si può parlare di acquisto economale, come cercheremo di chiarire più sotto. Vediamo di affrontare le singole problematiche.

Fattura elettronica
Non si vede la ragione per cui il servizio economale dovrebbe essere interessato dalla ricezione della fattura elettronica. Infatti, le fatture pagate con i fondi economali, per acquisti realizzati in locali aperti al pubblico e che vengono certificati tramite la emissione di scontrino e che possono essere rilasciate a richiesta dell’acquirente (se ha bisogno di avere fatture per detrarre l’iva relativa o per qualsivoglia ragione contabile), anche perché detti acquisti non rientrano nel concetto di “somministrazioni, forniture e appalti” ed anche perché le fatture di cui sopra vengono rilasciate ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, del dpr 633/72, solo a richiesta dell’acquirente, e non dell’art. 21 della norma iva, che espressamente prevede l’obbligo di fatturazione e di emissione di fattura elettronica nei confronti della PA. Tuttavia qualora rimanessero dei dubbi, la questione potrà essere risolta intervenendo sul regolamento economale, eliminano la eventuale previsione di dettagliare l’acquisto tramite fattura ed introducendo la previsione di dettagliare l’acquisto tramite scontrino fiscale parlante ovvero scontrino fiscale con allegata descrizione dei prodotti acquistati prodotta dal negoziante.

perl’articolo intero vedasi il nostro bollettino settimanale

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