La Circ. n. 6/E del 19 febbraio 2015, dell’Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Normativa, nel fornire “Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro”, affronta, al punto 2, alcuni quesiti inerenti la Certificazione Unica.
Per la particolare utilità, anche in vista della imminente scadenza dell’adempimento, ne riportiamo di seguito una sintesi.
2.1 Assegni periodici corrisposti dal coniuge (Punto 5)
Considerato che tale reddito è presente nel modello 730, si è reso
necessario individuare in modo autonomo tale reddito anche nella
Certificazione Unica per consentire la predisposizione della dichiarazione
precompilata.
In caso di pignoramento presso terzi degli assegni periodici per il
mantenimento del coniuge la Circolare n. 8/E del 2011 stabilisce che “il
carattere speciale delle procedure esecutive contemplate nell’ambito del
diritto di famiglia, unitamente a esigenze di semplificazione degli
adempimenti a carico del terzo erogatore, il quale, peraltro, non è tenuto a
individuare la parte dell’assegno destinata al mantenimento dei figli,
comporta che le somme in questione non devono essere assoggettate alla
ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF fermo restando l’obbligo del terzo
erogatore di indicarle nel proprio modello 770, nella sezione I del
prospetto SY”.
Diversamente, se il terzo erogatore conosce la natura delle somme che
sta erogando (ad esempio, perché datore di lavoro del coniuge obbligato),
applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito.
In tale ultimo caso è prevista la compilazione della CU nella quale
verrà valorizzato il campo 5 dedicato a tale fattispecie.
Le modifiche apportate nella CU sono pertanto funzionali alla
predisposizione della dichiarazione precompilata, mentre nessuna modifica è
stata apportata in ordine ai versamenti delle ritenute (ove previste) ed
alle modalità di certificazione dei citati redditi (in forma libera per ciò
che riguarda le certificazioni collegate al prospetto SY).
2.3 Credito Bonus IRPEF
La sezione “Credito Bonus Irpef” deve essere sempre compilata, se
compilato il punto 1 della CU “redditi di lavoro dipendente e assimilati”
per i quali è prevista la detrazione di cui all’articolo 13, comma 1, del
TUIR. Nella ipotesi di non spettanza del Bonus, il campo 119 deve essere
compilato con il codice 2: in questo caso non è richiesta la compilazione
del campo 121. Infatti, il controllo previsto dalle specifiche tecniche per
il campo 121 prevede che “deve essere assente se il campo 119 non è
compilato”.
Per quanto riguarda le altre ipotesi che si possono verificare nella
compilazione della presente sezione si conferma che non sono stati previsti
ulteriori limiti.
2.4 Criteri di spettanza del Bonus IRPEF
Nell’esempio in cui al punto 1 della certificazione venga dichiarato un reddito di 40.000 euro, la compilazione della Certificazione Unica è la seguente:
campo 1 = 40.000
campo 119 = 2
campo 120 = 0
campo 121 = 0
Le specifiche tecniche consentono in tale ipotesi l’indicazione nel
campo 121 anche di un valore positivo, ad esempio nel caso in cui a fronte
di un bonus teorico calcolato dal sostituto d’imposta vi sia stata la
richiesta di non corresponsione da parte del percipiente.
2.5 Dati relativi ai conguagli per redditi erogati da altri soggetti
Nei campi relativi alle ritenute presenti nella sezione “dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti” della CU, sono ricomprese anche gli importi delle ritenute eventualmente sospese.
2.6 Erroneo/omesso invio della certificazione unica
I sostituti d’imposta possono correggere eventuali errori nella
trasmissione delle certificazioni uniche, senza incorrere nelle sanzioni
previste dall’articolo 2 del decreto Semplificazioni, trasmettendo una nuova
certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza
prevista (7 marzo). Resta fermo l’obbligo di trasmettere comunque la
certificazione corretta anche dopo questa scadenza. Non è prevista la
possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento.
2.7 Numero progressivo di certificazione
L’indicazione del progressivo di certificazione non è pertanto necessario che venga riportato nel modello CU da rilasciare al dipendente, in quanto il suo utilizzo si esaurisce esclusivamente nell’ambito della procedura software.
2.9 Trasmissione tardiva delle certificazioni uniche
Come già anticipato con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015, fermo
restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da
utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il
9 marzo 2015, nel primo anno l’invio delle certificazioni contenenti
esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i
redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo questa
data, senza applicazione di sanzioni. Al fine di semplificare ulteriormente
l’adempimento della trasmissione della Certificazione Unica, per il primo
anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai
dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni
contenenti esclusivamente redditi esenti.