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Split payment e ritenute

Con la Circolare 6 del 19 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha raccolto la risposta da alcuni quesiti formulati in occasione del Telefisco. In detta occasione, peraltro, l’Agenzia ha concluso che alle fatture dei professionisti, assoggettate a Ritenuta di Acconto non si applica lo Split Payment.

Domanda
La norma sullo split payment esclude da questa modalità di versamento dell’Iva i compensi per prestazioni di servizi “assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito”. È giusto intendere che questa espressione si riferisce a ritenute, a titolo di acconto, da scomputare
dalle imposte sul reddito del percipiente?

Risposta
La Legge di stabilità 2015 ha introdotto nel Decreto IVA il nuovo articolo 17 ter che, nel prevedere la particolare disciplina dello split payment, stabilisce espressamente che questa “non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta
sul reddito”. Si ritiene, pertanto, che il legislatore con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito” abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.