Utile regolamentare la gestione della Fattura Elettronica
In vista della entrata in vigore dell’obbligo di Fatturazione Elettronica per tutta la Pubblica Amministrazione, sarebbe opportuno, che tutti gli enti, si dotassero di un apposito regolamento per la corretta gestione della stessa, attribuendo in primo luogo ad uno specifico ufficio la competenza per provvedere alla ricezione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio ed attribuendo, poi, sempre allo stesso, ovvero ad altro, ufficio, il compito per la tenuta e la gestione del registro delle fatture e per il rispetto dei termini di pagamento delle spese, che tutti i dirigenti ed i responsabili dei servizi e dei procedimenti amministrativi saranno tenuti ad osservare.
Il regolamento suddetto potrebbe contenere le direttive finalizzate alla presentazione delle fatture, alla gestione del registro unico delle fatture ed al rispetto dei termini di pagamento delle spese, disciplina che, con riferimento ai dati da indicare in fattura, potrebbe prevedere quanto segue.
Ogni fattura o altro documento contabile equivalente, oltre a contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale deve contenere anche le annotazioni previste dall’art. 42 del decreto legge 66/2014, ed in particolare deve indicare:
a) il settore o l’ufficio comunale cui la fattura è diretta, che ha ordinato la spesa(fattura elettronica: riferimento amministrazione cod. 1.2.6);
b) il numero della determina di impegno (cod. 2.1.1.7.8)
c) Il numero e la data dell’ordine di acquisto (2.1.2.2 e 2.1.2.3), ovvero il numero e la data di contratto (2.1.3.2 e 2.1.3.3) ovvero il numero e la data della convenzione (2.1.4.2 e 2.1.4.3); i dati del sal, ove presente (2.1.7.1);
d) Il capitolo impegnato (2.2.1.15); il numero dell’impegno (2.2.1.16.3);
e) il codice unico o di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3(2.1.2.6);
f) il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e previsti nella tabella Allegato A al dl 66/2014 (2.1.2.7).
il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento.