Per quanto concerne gli adempimenti dell’Ente acquirente, nell’art. 3, del Dm, si dispone che, per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura. Tuttavia, a fini di semplificazione, si consente all’amministrazione acquirente di optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura. L’art. 4 del decreto disciplina le modalità che devono essere seguite per il versamento dell’IVA da parte della pubblica amministrazione acquirente; in questo contesto viene confermato che il versamento potrà essere effettuato, alternativamente:
a) con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
A nostro avviso la modalità per il versamento va scelta ( e forse sarebbe anche opportuno vada regolamentata) in funzione del modello organizzativo dell’ente, anche se il versamento unico mensile sembra da preferire.
Il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo (che attendiamo), tramite modello F24 Enti pubblici. Le amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane, utilizzeranno invece il modello F24 Ordinario di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Infine le amministrazioni che non utilizzano tali modelli verseranno direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.
Il primo versamento sarà da effettuare entro il 16 aprile 2015. infatti fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, viene previsto che le amministrazioni individuate nell’art. 1 del decreto accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta; detto versamento deve comunque avvenire entro il 16 aprile 2015.