Ai comuni che hanno presentato i piani di riequilibrio, poi bocciati da Corte dei Conti, il comma 546 della Legge di Stabilità per il 2015, offre la possibilità di ripresentarli entro 120 giorni dall’entrata in vigore. La facoltà è subordinata all’avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell’avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell’ultimo rendiconto approvato.
La possibilità è offerta prevedendo l’inserzione di un periodo ulteriore al comma 573- bis della Legge di Stabilità per il 2014, che aveva previsto detta facoltà per il 2014 e per i piani presentati nel 2013. Recita testualmente il comma 546, sopra citato, all’articolo 1, comma 573-bis, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche per l’esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nell’anno 2014».