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Voucher inps esenti da ritenute e da irap

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Il lavoro accessorio (voucher inps) remunerato dalle pubbliche amministrazioni non è soggetto a ritenute irpef e pertanto non è da assoggettare ad irap.

 

L’art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che il compenso legato a prestazioni di lavoro accessorio “è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o noccupato del prestatore di lavoro accessorio”.

Pertanto il compenso percepito dal lavoratore accessorio non è soggetto ad alcuna forma di tassazione e quindi allo stesso non si applicano ritenute di sorta.

Di conseguenza il compenso erogato tramite voucher non è da assoggettare ad irap, in quanto la formulazione dell’art. 10 bis, del D.Lgs 446/1997, prevede l’assoggettamento ad irap delle sole sole che costituiscono base imponibile ai fini irpef. Del resto un conferma della esenzione anche da irap del compenso per lavoro accessorio, corrisposto dalle Amministrazioni pubbliche, si evince dalla lettura delle istruzioni al rigo IK3 della dichiarazione Irap, laddove si considera imponibile il solo lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 67, comma 1, lettera l) del Tuir.