TASI prima rata ad ottobre, ma non per tutti.

Per il solo anno 2014, il versamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione, questo è quanto stabilisce, tra l’altro oltre il rinvio della prima rata, il D.L. 9 giugno 2014, n. 88.

Spostamento prima rata

La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via

telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo   fiscale   e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad   effettuare   l’invio   delle   predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del

Portale del federalismo fiscale. Nel caso di   mancato   invio   delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base dell’1 per mille, nel rispetto comunque del limite massimo, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per

ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di

mancata determinazione della percentuale da ripartire tra proprietario e detentore, è pari al 10

per cento dell’ammontare complessivo   del   tributo,   determinato   con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

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