La conversione del decreto 16 conferma le novità per Tasi e Tari
La legge n. 64 del 2 maggio 2014, ha convertito il Decreto n. 16 del 6 marzo 2014, che, all’art. 1, contiene disposizioni che riguardano Tasi e Tari, i due tributi, che assieme all’Imu, compongono il nuovo tributo Iuc, introdotto dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014).
Per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote Tasi può essere superato il limite massimo del 2,5 per mille , per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili. In buona sostanza, per effetto di tali detrazioni, la Tasi per la prima casa non deve costare più di quanto costava l’Imu, al netto delle detrazioni.
Il versamento del tributo passa da tributo a riscossione d’ufficio a tributo in autoliquidazione, con notevoli vantaggi per gli uffici tributi. Il versamento della Tasi è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo con modello F24, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le stesse disposizioni dell’F24. Il versamento della Tari è effettuato con modello F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento di Tari e Tasi, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico alla data del 28
ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi. Per gli immobili diversi dalla abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldodell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, si può affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, o della tariffa, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti.
Il decreto, infine, esenta da Tasi, come avveniva per Ici e per Imu, espressamente anche i «fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto», con le relative pertinenze. Contemporaneamente viene previsto che gli edifici degli enti non commerciali (Chiesa, no profit, sindacati) scontino il tributo sui servizi indivisibili solo sulla parte del bene in cui viene svolta attività commerciale, come già accade per l’imposta municipale. Viene, inoltre, completato il quadro delle esenzioni mutuate dal recente passato, da un lato, quelle per i fabbricati rientranti nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (fari, porti, aeroporti, eccetera) oppure destinati a usi culturali o appartenenti a Stati esteri o organizzazioni internazionali; dall’altro, quelle per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. A queste esenzoni si somma quella per i terreni agricoli.