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Decreto Legge 66 Certificazione tempi medi pagamento

Il decreto legislativo 231/2002 ha stabilito in particolare all’art.4 la decorrenza degli interessi moratori nelle transazioni commerciali, codificando in modo diretto i tempi di pagamento secondo la seguente casistica:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e’ certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e’ anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
La certificata differenza tra i tempi medi di pagamento per l’acquisto di beni e servizi, con quelli previsti dal decreto legislativo n. 231, comporta penalizzazioni e premi.