Gli enti devono, quando affidano attività a soggetti lavoratori autonomi, porre particolare attenzione nell’operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo – la cui disciplina si rinviene nel decreto n. 165/2001 – e contratto di appalto di servizi – disciplinato dal Codice dei contratti.
La IV sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2730/12 depositata l’8/5/2012, ha statuito (rovesciando la decisione dal Tar Lazio n. 604/2011) che il conferimento ad un avvocato d’un singolo incarico episodico di patrocinio, legato a necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma contratto d’opera intellettuale e perciò può essere oggetto di incarico diretto (senza necessità che la scelta dell’avvocato difensore dell’ente pubblico in una singola causa sia effettuata attraverso un’apposita gara d’appalto).
Un ulteriore, recente, parere in merito, si innesta in questo filone interpretativo, é quello contenuto nella deliberazione n. 63/PAR della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Puglia, depositato in data 20/03/2014.
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