Il conto del patrimonio e quello economico – parte prima

Nelle more della piena attuazione del sistema di contabilità armonizzato che consentirà l’automatica produzione ed aggiornamento del conto del patrimonio, gli enti si trovano, forse per l’ultima volta, a redigere, in occasione del rendiconto, il conto economico e quello patrimoniale desumendoli dalla contabilità finanziaria. Data l’imminente scadenza dell’adempimento, riteniamo utile ripetere, in questa sede, le regole ed i principi contabili relativi.

Negli enti pubblici le diverse operazioni di gestione sono rilevate secondo le regole proprie della contabilità finanziaria, cioè tenendo in considerazione le entrate e le uscite che rispettivamente sono state accertate ed impegnate e prescindendo dal principio di competenza. Esso è posto a fondamento, invece, della contabilità economica la quale permette di rilevare i costi e ricavi di competenza e di redigere un bilancio “veritiero”.
E’ bene, inoltre, precisare che la contabilità finanziaria, per sua stessa natura, non comporta rilevazione delle operazioni in partita doppia.
Negli enti pubblici un sistema di contabilità siffatto implica un arduo lavoro di fine anno, in sede di redazione del bilancio, per trasformare i valori finanziari in valori economici, nel rispetto del principio di competenza.
Proprio in tale sede e solo in questa fase si ricorre alla contabilità economica, o meglio, ai principi che questo tipo di contabilità impone.
Le operazioni di gestione vengono distinte in operazioni di competenza e operazioni non di competenza; oppure, eventualmente, si scinde parte dell’ammontare della medesima operazione in quota di competenza e non di competenza (costi e ricavi di competenza/ratei e risconti).
Quest’analisi si effettua redigendo il prospetto di conciliazione. Le singole voci di entrata e di spesa vengono dapprima analizzate nell’aspetto economico (competenza e non competenza) e poi nella loro destinazione ultima in Bilancio (Conto Economico e/o Conto del Patrimonio).
Difatti, partendo da quest’ultimo punto, il Conto economico accoglie i valori di competenza dell’esercizio, mentre il Conto del Patrimonio tutto ciò che non è di competenza del periodo.
Partendo dai dati della contabilità finanziaria, possiamo dire, in prima approssimazione, che le entrate correnti confluiscono nel Conto Economico e che le Entrate in Conto Capitale confluiscono nel conto del Patrimonio; idem per quanto concerne le uscite. Ma è proprio in questo contesto che va inserito il prospetto di conciliazione, poiché se quanto detto fosse vero al cento per cento non ci sarebbe differenza tra contabilità finanziaria e contabilità economica, per cui tutti i valori in finanziaria subirebbero solo questa ripartizione. Ma la verità è che non tutte le entrate correnti possono confluire nel Conto Economico (così anche le uscite correnti), poiché non tutte sono, di fatto, di competenza. E ribadiamo, il Conto Economico, accoglie i soli valori economici di competenza, il Conto del Bilancio il resto. Ecco che diventa indispensabile il prospetto di conciliazione per individuare gli importi di competenza e gli importi non di competenza.
Il prospetto di conciliazione rappresenta un meccanismo di trasformazione dei valori finanziari in valori economici patrimoniali, con l’ausilio di rilevazioni extra-contabili. Esso ha il compito di raccordare le registrazioni effettuate secondo il principio di competenza finanziaria con quelle da riportare secondo il principio della competenza economica.
Le diverse operazioni producono una modificazione o una permutazione nel patrimonio e interessano, a seconda dei casi, il conto economico (costi e ricavi), il conto del patrimonio (attività o passività) o entrambi.
Quando un atto di gestione produce una variazione tra le poste patrimoniali tale da variare il totale complessivo dello stato patrimoniale (patrimonio netto) si è in presenza di una modificazione: cambia sia la qualità sia la quantità delle dotazioni patrimoniali.
Un’operazione modificativa interesserà sia il conto economico sia il conto del patrimonio, mentre un’operazione permutativa avrà effetti solo sul conto del patrimonio.

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