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Modalità calcolo IMU di spettanza statale relativa gli immobili gruppo catastale D.

Altra risposta ad Interrogazione Parlamentare n. 5-02332 del 26 marzo 2014 riguarda la tematica IMU, in particolare per quanto concerne la quantificazione del gettito degli immobili di categoria D di spettanza statale.

 
Nella interrogazione si  chiede  al  Governo  di agevolare gli enti locali in merito  alla  contabilizzazione  delle  
entrate derivanti  dall'IMU  per  il  2014,  attraverso  un'apposita  circolare  che illustri le modalità di calcolo della quota,  
spettante  allo  Stato,  della cennata imposta,  gravante  sugli  immobili  destinati  ad  uso  produttivo, classificati nel gruppo
 catastale D.
In ordine  alla  problematica  esposta  il Dipartimento delle finanze ha già emanato la  risoluzione  n.  5/DF  del  28 marzo 2013,
 attraverso cui sono stati forniti puntuali chiarimenti in ordine alle novità recate dall'articolo 1, comma 380, della legge 
24 dicembre 2012, n.228 (legge di  stabilità  per  l'anno  2013)  in  materia  di  IMU  e,  in particolare, in relazione alla 
previsione che riserva allo Stato il  gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel  gruppo
catastale D. In particolare, nel documento di prassi amministrativa appena  citato  è stato evidenziato che per effetto  della 
 riserva  allo  Stato  del  gettito dell'IMU, derivante dai predetti immobili, calcolato  ad  aliquota  standard dello 0,76 per 
cento, i comuni possono contare  su  un  ridotto  margine  di manovrabilità, potendo intervenire solo aumentando detta aliquota 
sino a 0,3 punti percentuali. In quest'ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito  IMU è destinato al comune stesso. È stata, 
invece, ritenuta esclusa  la  facoltà  del  comune  di  ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento per detta  tipologia  di  
immobili, sulla base del combinato disposto della lettera f) e della  lettera  g)  del citato comma 380, che richiamano 
espressamente solo  il  primo  periodo  del comma  6  dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.201, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214,  periodo che fissa l'aliquota di base dell'imposta allo 0,76 per cento. 
Pertanto, nella citata risoluzione sono state considerate incompatibili, limitatamente agli  immobili  ad  uso  produttivo  
classificati  nel  gruppo catastale D, le disposizioni recate dall'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n.201, 
convertito con  modificazioni dalla legge  22  dicembre 2011, n.214, che consentono ai comuni manovre agevolative.