Modalità calcolo IMU di spettanza statale relativa gli immobili gruppo catastale D.
Altra risposta ad Interrogazione Parlamentare n. 5-02332 del 26 marzo 2014 riguarda la tematica IMU, in particolare per quanto concerne la quantificazione del gettito degli immobili di categoria D di spettanza statale.
Nella interrogazione si chiede al Governo di agevolare gli enti locali in merito alla contabilizzazione delle entrate derivanti dall'IMU per il 2014, attraverso un'apposita circolare che illustri le modalità di calcolo della quota, spettante allo Stato, della cennata imposta, gravante sugli immobili destinati ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D.
In ordine alla problematica esposta il Dipartimento delle finanze ha già emanato la risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013, attraverso cui sono stati forniti puntuali chiarimenti in ordine alle novità recate dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) in materia di IMU e, in particolare, in relazione alla previsione che riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D. In particolare, nel documento di prassi amministrativa appena citato è stato evidenziato che per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'IMU, derivante dai predetti immobili, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, i comuni possono contare su un ridotto margine di manovrabilità, potendo intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali. In quest'ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso. È stata, invece, ritenuta esclusa la facoltà del comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili, sulla base del combinato disposto della lettera f) e della lettera g) del citato comma 380, che richiamano espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, periodo che fissa l'aliquota di base dell'imposta allo 0,76 per cento. Pertanto, nella citata risoluzione sono state considerate incompatibili, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, le disposizioni recate dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che consentono ai comuni manovre agevolative.