Regime di esenzione dall’IMU per gli immobili di proprietà degli enti no profit
La risposta alla Interrogazione Parlamentare n. 5-02444 del 26 marzo 2014 merita un esame per i profili di chiarezza che contiene. Evidenziando come, stando a quanto afferma il Dipartimento delle Finanze, il modello per la dichiarazione IMU degli enti non profit sarebbe pronto.
Con la decisione del 19 dicembre 2012 relativa all’aiuto di Stato SA 20829 (C26/210), la Commissione Europea, con riferimento all’esenzione di cui al citato articolo 7, comma 1, lettera
i), del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, si è pronunciata in materia di IMU riconoscendo che «l’esenzione dall’IMU, concessa ad enti non commerciali che svolgono negli immobili esclusivamente le attività elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato».
Secondo la Commissione le disposizioni concernenti l’applicazione all’IMU dell’esenzione in parola esprimono in modo chiaro che detta esenzione può essere garantita solo se negli immobili considerati non vengono svolte attività commerciali. Non sono, quindi, più possibili per la Commissione «le situazioni ibride create dalla normativa ICI, in base alla quale, in alcuni immobili che beneficiavano di esenzioni fiscali, si svolgevano attività di natura commerciale».
La Commissione, quindi, nella decisione in commento si è soffermata sul disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera p), del Regolamento n. 200 del 2012 che definisce il concetto di «modalità non commerciali». In base a tale disposizione le attività istituzionali sono considerate svolte con modalità non commerciali quando:
a) sono prive di scopo di lucro;
b) per loro natura, conformemente al diritto dell’Unione europea, non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro;
c) costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.
La disciplina nazionale appare, quindi, conforme ai principi comunitari e presenta innegabili specificità, le quali, quindi, valgono a diversificarla da altre imposte, menzionate nel documento in argomento, che non hanno carattere reale come l’IMU e che, dunque, impongono uno stretto collegamento con l’immobile e la parte dello stesso in cui si svolgono effettivamente e con modalità non commerciali le attività meritevoli previste dalla legge. In questo contesto, il Dipartimento delle finanze sottolinea come l’insieme delle disposizioni che disciplinano l’applicazione dell’esenzione risulta oggettivamente complesso, per questo, in occasione della predisposizione dell’apposito modello di dichiarazione, il Dipartimento sottolinea di aver elaborato, in maniera approfondita e dettagliata, le relative istruzioni, anche in collaborazione con le parti interessate, al fine di assicurare una corretta applicazione delle regole dirette al calcolo del beneficio in questione. Il cennato modello di dichiarazione e le relative istruzioni sono in via di definizione, e sono stati anche trasmessi all’ANCI per acquisire eventuali osservazioni che possono apportare ulteriori elementi idonei a chiarire le problematiche sollevate nell’interrogazione in esame.
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