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Regime di esenzione dall’IMU per gli immobili di proprietà degli enti no profit

 

La risposta alla Interrogazione Parlamentare n. 5-02444 del 26 marzo 2014 merita un esame per i profili di chiarezza che contiene. Evidenziando come, stando a quanto afferma il Dipartimento delle Finanze, il modello per la dichiarazione IMU degli enti non profit sarebbe pronto.

 

Con la decisione del 19  dicembre 2012 relativa all’aiuto di Stato SA 20829 (C26/210), la Commissione Europea, con riferimento all’esenzione di cui al citato articolo 7, comma 1,  lettera

i), del citato decreto legislativo n. 504 del  1992,  si  è  pronunciata  in materia di IMU riconoscendo che «l’esenzione dall’IMU, concessa ad enti  non commerciali che svolgono negli immobili esclusivamente le attività  elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n.  504/92, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107,  paragrafo  1, del trattato».

Secondo  la  Commissione  le  disposizioni  concernenti   l’applicazione all’IMU  dell’esenzione  in  parola  esprimono  in  modo  chiaro  che  detta esenzione può essere  garantita  solo  se  negli  immobili  considerati  non vengono svolte attività commerciali. Non sono, quindi, più possibili per  la Commissione «le situazioni ibride create dalla normativa ICI, in  base  alla quale, in  alcuni  immobili  che  beneficiavano  di  esenzioni  fiscali,  si svolgevano attività di natura commerciale».

La Commissione, quindi, nella decisione in commento si è soffermata  sul disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera p), del Regolamento  n.  200  del 2012 che definisce il concetto di «modalità non commerciali». In base a tale disposizione le attività istituzionali sono considerate svolte con  modalità non commerciali quando:

a) sono prive di scopo di lucro;

b) per loro natura, conformemente al diritto dell’Unione europea, non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato  che  perseguono  uno scopo di lucro;

c)   costituiscono   espressione   dei   principi   di   solidarietà   e sussidiarietà.

La  disciplina nazionale appare, quindi,  conforme  ai principi comunitari e presenta innegabili  specificità,  le  quali,  quindi, valgono a diversificarla da  altre  imposte,  menzionate  nel  documento  in argomento, che non hanno carattere reale come l’IMU e che, dunque, impongono uno stretto collegamento con l’immobile e la parte dello stesso  in  cui  si svolgono  effettivamente  e  con  modalità  non  commerciali   le   attività meritevoli previste dalla legge. In questo  contesto,  il  Dipartimento  delle  finanze  sottolinea  come l’insieme delle disposizioni che disciplinano l’applicazione  dell’esenzione risulta oggettivamente complesso, per questo, in  occasione  della  predisposizione dell’apposito modello di dichiarazione, il Dipartimento sottolinea  di  aver elaborato, in maniera approfondita e dettagliata,  le  relative  istruzioni, anche in collaborazione con le parti interessate, al fine di assicurare  una corretta applicazione delle regole  dirette  al  calcolo  del  beneficio  in questione. Il cennato modello di dichiarazione e le relative istruzioni sono in via di  definizione,  e  sono  stati  anche  trasmessi  all’ANCI  per  acquisire eventuali osservazioni che possono apportare  ulteriori  elementi  idonei  a chiarire le problematiche sollevate nell’interrogazione in esame.

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