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Ente pubblico responsabile di imposta: 1 imposta di bollo

In effetti, più che di ente pubblico responsabile di imposta, dovremmo parlare di dipendente pubblico responsabile di imposta. Infatti sia l’art. 19 del dpr 642/72 per l’imposta di bollo, sia l’art. 65 del dpr 131/86 per l’imposta di registro, chiamano in causa il dipendente della pubblica amministrazione, piuttosto che l’ente di appartenenza.

 

Recita infatti, l’art. 19, sopra citato, “…. i funzionari e i dipendenti  dell’Amministrazione  dello  Stato,  degli  enti pubblici territoriali e dei rispettivi  organi  di  controllo,  i  pubblici ufficiali,… non  possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o  assumere  a base dei  loro  provvedimenti,  allegare  o  enunciare  nei  loro  atti,  i documenti, gli atti e registri  non  in  regola  con  le  disposizioni  del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri  o  la  copia degli stessi devono essere inviati a cura dell’ufficio che li ha ricevuti per la loro regolarizzazione ai sensi dell’art.  31,  al  competente  ufficio  del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento …” .

 

In sostanza il legislatore sia per l’imposta di bollo, sia per l’imposta di registro, ha adottato due norme che costruiscono, con relative specifiche sanzioni, un sistema di responsabilità, anche solidale, per il dipendente pubblico che utilizza atti e documenti non in regola (nel senso di non averli assolti),  con i detti tributi.

 

Molto semplicemente detto il sistema, per l’imposta di bollo, è così congegnato:

Il dipendente pubblico che riceve un documento soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine, ma senza il relativo contrassegno (ovvero con contrassegno apposto in data posteriore a quella del documento) da corso al procedimento (nel senso che non può restituire il documento non in regola a chi lo ha prodotto), ma trasmette il documento stesso alla Agenzia delle entrate per la successiva regolarizzazione.

 

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