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Tassazione irap indennità fine mandato

L’agenzia delle Entrate, con la   risoluzione n. 29/E del 15 aprile 2010 ha chiarito che l’indennità di fine mandato, corrisposta dal comune al sindaco uscente, concorre alla formazione della base imponibile Irap dell’ente locale, a prescindere dal fatto che venga assoggettata a tassazione separata ai fini Irpef.

Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (tra le quali rientrano i comuni ed altri enti locali) determinano la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell’IRAP secondo le regole dettate dall’articolo 10-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  L’agenzia delle entrate afferma che: “le somme e le indennità costituenti redditi assimilati ed i compensi per lavoro autonomo occasionale sono soggetti ad Irap.  Dal 1° gennaio 2001 rientrano tra i redditi assimilati anche le collaborazioni coordinate e continuative.

L’inquadramento Irap dei redditi assimilati è decisamente diverso da quello previsto per il lavoro dipendente.

Ai sensi dell’art.10-bis del decreto Irap, la base imponibile è pari:

– all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, nel caso dei redditi di lavoro dipendente;

all’ammontare dei redditi assimilati di cui all’art. 50 del Tuir, per gli assimilati.

Mentre per i dipendenti viene fatto riferimento alle retribuzioni erogate ed imponibili previdenziali (per questo motivo il tfr non è assoggettato ad irap), per gli assimilati si richiamano “le somme e le indennità erogate costituenti redditi assimilati“.

 

La base imponibile Irap per l’attività istituzionale degli enti pubblici è costituita dalla somma delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei compensi per redditi assimilati  e delle erogazioni per lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

L’articolo 50, comma 1, lettera g), menziona espressamente tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra l’altro, le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali ecc.) nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni.

Tra le suddette indennità rientra, quindi, anche quella corrisposta dal comune al sindaco uscente e, pertanto, per effetto del richiamo operato dall’articolo 10-bis) del decreto IRAP, la stessa concorre alla formazione della base imponibile IRAP .

Non assume rilievo, al riguardo, la circostanza che l’indennità in oggetto corrisposta al termine del mandato elettorale e commisurata alla durata dello stesso, presenti delle analogie con il TFR corrisposto ai lavoratori dipendenti.

L’esclusione del TFR dalla base imponibile Irap determinata con il cd. “sistema retributivo” risulta motivata dalla circostanza che le retribuzioni erogate ai dipendenti devono essere assunte, ai fini dell’IRAP, nel medesimo importo rilevante ai fini della base imponibile previdenziale, determinata a  norma dell’articolo 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (circolare 9 aprile 1998, n. 97/E).

Il TFR, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione della base imponibile previdenziale e pertanto non assume rilevanza neppure ai fini dell’IRAP.

Con riferimento ai compensi che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la risoluzione 16 febbraio 2001, n. 24, ha chiarito che, “i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del TUIR concorrono a formare la base imponibile IRAP nell’importo determinato ai sensi del successivo articolo 52, prescindendo, quindi, dalla rilevanza o meno che assumono ai fini dell’imposizione previdenziale”.

 

In conclusione i compensi agli amministratori locali sono a tutti gli effetti soggetti ad Irap. Un affievolimento dell’onere può essere conseguito nella ipotesi di opzione per il metodo commerciale, dato che in tale ipotesi l’imponibile di alcuni amministratori si abbatte di una percentuale cd promiscua.

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