PIANI DI RIEQUILIBRIO DA RIPRESENTARE
Per l’esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall’art. 243 bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego. Tale facoltà è subordinata all’avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell’avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell’ultimo rendiconto approvato.
E’ questa la novità introdotta, in tema di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, dall’art. 3 del Decreto n. 16 del 6 marzo 2014, che ha inserito, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573- bis.
Mentre il comma 573, della citata legge di stabilità, aveva già disposto che Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, bocciato dal Consiglio comunale, può essere riproposto, fino a 90 giorni dalla delibera di ricorso al piano stesso, a condizione che non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto e che si dimostri a Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario.
Da segnalare infine che il comma 3, del citato articolo 3, ha spostato in avanti il termine oltre il quale non si può fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, con conseguente obbligo di dichiarare il dissesto guidato. Infatti, all’articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l’ultimo periodo e’ sostituito con il seguente:
“La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 149.”.
Chiarissima la volontà, del Legislatore, di consentire il ricorso alla procedura pluriennale di riequilibrio quale ultima spiaggia per evitare, a tutti i costi, il dissesto. Anche perché le procedure di dissesto in corso, malgrado lo stanziamento di 100 milioni di euro, a favore delle stesse, disposto dal decreto legge 35/2013, stentano a chiudersi e probabilmente non si chiuderanno mai, dato che l’articolo 31, comma 15 della Legge 289/2002, ha abrogato la possibilità di far ricorso al mutuo per finanziare la massa passiva del dissesto. In effetti, attualmente, il mutuo può coprire solo debiti di parte capitale o anche debiti di parte corrente, solo però se sorti antecedentemente alla riforma Costituzionale del 2001. Questa situazione sta creando non pochi problemi sociali nelle realtà locali dissestate, nelle quali, malgrado l’innalzamento al massimo delle aliquote, molte imprese rischiano di fallire per il mancato pagamento del dovuto da parte dei comuni.