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La registrazione dei contratti rappresenta un’operazione fiscale. Essa è disciplinata dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che dispone all’art. 5 l’obbligo della registrazione dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e per scrittura privata secondo le disposizioni contenute nel Titolo I dello stesso. L’operazione trova la sua motivazione, oltre che in motivi fiscali, anche nel fatto che la registrazione fornisce la prova dell’esistenza del contratto e della sua data di stipulazione.
L’art. 5, commi 1 e 2, del Testo Unico Imposta di Registro stabilisce che «sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto».
Con riferimento alla registrazione dei contratti informatici, si tenga in considerazione il comma 2 dell’art. 4 del Codice dell’Amministrazione Digitale, secondo cui «ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa». Non essendo finora intervenuta una procedura armonizzata di registrazione dei contratti digitali, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso con circolare n. 58/E/2008 una modalità “ibrida” di registrazione, cartacea e digitale, e richiede per la registrazione:
– un supporto informatico contenente l’atto firmato digitalmente,
– una copia cartacea dell’atto contenuto nel supporto informatico,
– il modello di registrazione (mod. 69),
– la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro (mod. F23).