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I contratti pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa e le scritture private autenticate, dal momento che interviene il segretario comunale in veste di ufficiale rogante o autenticante, sono soggetti ad una tassa denominata “diritti di segreteria” che rappresenta in un certo senso il corrispettivo dell’attività svolta dagli uffici e dal segretario comunale per l’attività preparatoria e per il rogito. Essi spettano non solo relativamente al rogito dei contratti, bensì anche per la formazione di atti di natura diversa che attengano tutti alla funzione del segretario in quanto preposto all’ufficio che si occupa lato sensu dell’attività contrattuale nell’interesse dell’ente. Pertanto, essi competono per tutti i contratti, sia se stipulati in forma pubblica amministrativa che per mezzo di scrittura privata.
La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria (art. 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604) e gli amministratori che la trascurassero ne risponderebbero ai sensi dell’art. 254 del Testo Unico 383/1934. Se il rogito viene affidato ad un notaio non potranno riscuotersi i diritti di segreteria. La tariffa dei diritti stessi è contenuta nella tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sostituita dall’art. 27 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, e modificata con l’art. 19-ter della legge n. 440/1987.