Rilascio del DURC in presenza di certificazione dei crediti
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Con il Decreto 13 marzo 2013 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, che dispone che “Il
documento unico di regolarità contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
Con la Circolare Inps n. 16 del 30 gennaio 2014 – Direzione Centrale Entrate – si forniscono ulteriori istruzioni per le relative modalità operative.