ENTE PUBBLICO SOSTITUTO D’IMPOSTA
Gli enti locali, come del resto tutti gli altri enti pubblici, quando erogano redditi di lavoro ovvero di capitali, assumono la veste di sostituti di imposta, ai sensi degli articoli da 23 a 30 del dpr 600/73. Infatti dal disposto delle citate norme si deduce che: Gli enti e le società, le società e associazioni e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, devono operare all’atto del pagamento di compensi per attività di lavoro dipendente, assimilato, ovvero autonomo, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Analoga ritenuta devono operare per la erogazione di redditi di capitale.
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