Imposta di bollo novità dalla Legge di stabilità
La legge di stabilità, dal comma 591 al comma 597, interviene anche sulle norme relative alla imposta di bollo, in particolare sul trattamento delle istanze telematiche.
I commi 591 e 592 intervengono in modifica per quanto concerne le istanze.
Il comma 591, introduce, all’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1, il seguente:
«1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».
Il comma 592, introduce, dopo la nota 4 all’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la seguente:
«5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».
Si introduce quindi un principio, che peraltro potrebbe anche incentivare l’utilizzo della trasmissione telematica, è cioè quello che l’imposta, a differenza che per il documento cartaceo, è dovuta, indipendentemente dal numero delle pagine, come si trattasse di un solo foglio.
I commi 593 e 594 si occupano del trattamento, ai fini della imposta di bollo, dei documenti rilasciati telematicamente dalla pubblica amministrazione.
Il comma 593, introduce, all’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 1 -quater.
Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri,
rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00.
Il comma 594, dopo la nota 1-quater all’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, aggiunge la seguente:
Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l’imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.
Anche per i documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione, si introduce quindi il principio, che l’imposta, a differenza che per il documento cartaceo, è dovuta, indipendentemente dal numero delle pagine, come si trattasse di un solo foglio.
Il comma 596, poi, assegna un termine per stabilire le modalità per il pagamento per via telematica del bollo: Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso
l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.
Infine il comma 597, introduce un modello, appositamente approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per la gestione e liquidazione della imposta di bollo assolta virtualmente.
Rimane quindi per il momento il problema dell’assolvimento della imposta di bollo per i documenti trasmessi telematicamente. Dal canto nostro continuiamo a suggerire di versare, in questi casi, l’imposta con il modello F23.