La gestione separata
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La “gestione separata” è la generica forma pensionistica Inps dei lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale o di collaborazione, per la quale non è prevista altra autonoma forma assicurativa pensionistica. La gestione separata Inps è stata istituita dalla legge di riforma del sistema pensionistico, L. n. 355 del 1995, all’articolo 2.
Il contributo confluisce in una Gestione separata ed ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.
Sono tenute all’iscrizione alla Gestione separata Inps, in particolare, le seguenti categorie di lavoratori:
– i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) e che non sono iscritti ad un’au-tonoma cassa di previdenza;
– i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative;
– i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione, conferiscono esclusivamente prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ad esclusione del caso in cui l’associato sia già iscritto ad un albo professionale;
– i pensionati di vecchiaia che svolgono collaborazioni coordinate e continuative;
– i professionisti iscritti in Albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria;
– i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni;
– i titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
– venditori a domicilio con un reddito annuo derivante dalla loro attività che superi i 5.000 euro (L. 1° gennaio 2004 – Riforma Biagi);
– i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) che non hanno l’obbligo di iscrizione ad autonoma Cassa di previdenza che producano un reddito annuo superiore a 5.000 euro.
(Ed inoltre: gli spedizionieri doganali dal 1° gennaio 1998 a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza. A partire da questa data sono tenuti all’iscrizione obbligatoria presso la gestione: gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione; gli spedizionieri doganali iscritti nell’albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo; coloro che, dal 1° gennaio 1999, ricevono borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca).
Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività di collaborazione, il collaboratore deve iscriversi presso la sede Inps territorialmente competente (sede Inps del committente).
L’iscrizione presso il fondo gestione separata Inps avviene con apposita domanda d’iscrizione presentata all’Inps, così come riportato di seguito.
Si tratta di un modello prestampato in distribuzione presso tutte le sedi, nel quale andranno indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio, il tipo di attività svolta, la data di inizio dell’attività e i dati del committente.
Al contribuente viene data la possibilità di effettuare l’iscrizione con tre differenti modalità:
– o direttamente presso gli sportelli della sede dell’Inps;
– telefonicamente al numero gratuito 803.164;– o tramite il sito: www.Inps.it utilizzando i servizi online.