La ritenuta sui contributi
Ai sensi dell’art. 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973 n. 600, i contributi delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici e privati scontano, al momento dell’erogazione, una ritenuta alla fonte nella misura del 4% a titolo d’acconto, a condizione che:
– siano corrisposti da Regioni, Province, Comuni o altri enti pubblici o privati;
– vengano corrisposti ad imprese sia individuali che societarie;
– non siano erogati per l’acquisto di beni strumentali.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione l’art. 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973 n. 600, non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province e comuni, dagli enti pubblici e privati, subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali.
La ratio di tale disposizione può individuarsi nel fatto che i contributi in parola, sono corrisposti in conto esercizio e concorrono, al pari degli altri proventi, alla produzione del reddito, il ché li colloca sullo stesso piano, agli effetti dell’applicazione della ritenuta d’acconto, di tutti gli altri emolumenti.
Circa i destinatari del contributo, con il termine imprese, la norma ha voluto riferirsi sia ai soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali sia ai soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che posseggono, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito di impresa.
Sussistendo i previsti presupposti oggettivi e soggettivi, l’ente erogatore del contributo è tenuto ad operare la ritenuta d’acconto del 4 per cento, di cui al già menzionato art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973.